Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 3 marzo 1951 27 aprile 1951, n.
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sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dall'Assemblea tegionale il 1 febbraio 1951, concernente:
«Corresponsiene dei diritti casuali al personale dell'Assessorato delle
finanze
Presidente : SCAVONETTI; Estensore: STURZO;
P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv.to St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti
SALEMI, ORLANDO CASCIO).
(Omissis)
Con legge del 1 febbraio
A fare fronte a tale spesa stato
autorizzato l'Assessore regionale per le finanze ad apportare variazioni
occorrenti al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso 1950-51.
L'impugnativa del Commissario dello Stato basata sul presupposto che in forza della legge regionale possano venire alterati i compensi attribuiti su fondo speciale extra-bilancio al personale statale che in atto ha lassegnazione dei cosiddetti causali, venendo introdotto a parteciparvi il personale dell'Assessorato delle finanze.
Mentre il Presidente regionale e il suo difensore escludono che nel fatto la legge abbia tale portata, discutono anch'essi in diritto, che nella ipotesi prospettata dal Commissario dello Stato non vi sarebbe alcuna violazione costituzionale.
L'Avvocato dello Stato osserva che, mentre per l'art. 1
della suddetta legge regionale, applicando i decreti legislativi 1945,
1947 e 1948, verrebbe data alla norma un'esecuzione senza limite di
tempo, larticolo 2 limita la copertura di bilancio fino al 30 giugno
1951. Pertanto, egli solleva la supposizione che
Il Procuratore generale, Dott. Ernesto Eula, dopo aver esposto i termini per la vertenza, ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
II primo motivo del ricorso, riguardante la
cessione dei diritti di quel personale statale al quale distribuito il fondo
dei cosiddetti casuali, formato, in base ai citati decreti, dai diritti e
compensi riscossi negli uffici periferici della finanza in tutto il territorio
statale (compresavi
La legge regionale ha posto a carico del bilancio regionale l'onere corrispondente
per favorire il personale dell'Assessorato regionale delle finanze, tanto
quello di nomina statale, ivi distaccato, quanto quello di nomina regionale.
vero che negli atti parlamentari e governativi della Regione si sostiene la
tesi che tale personale dovrebbe venire ammesso al
fondo nazionale dei «casuali, derivante dai citati decreti: e nulla vieta che
Il secondo motivo di impugnazione, che riguarda
l'art. 2 della legge regionale, dove previsto il finanziamento per gli
arretrati e per l'anno in corso e non mai per i successivi, non ha consistenza.
Se
Il rilievo del Commissario dello Stato che il contribuente siciliano viene gravato doppiamente, una volta per i compensi e
diritti casuali che vanno al fondo nazionale, e la seconda volta per la nuova
spesa che va a carico del bilancio regionale, per quanto metta in luce la
situazione equivoca in cui stata posta
Infine, non esatto quel che affermano il Commissario dello Stato e il suo difensore, circa la natura dei casuali, trattarsi cio di «diritti patrimoniali privati di spettanza degli impiegati beneficiati dai decreti suddetti, siano essi alla periferia a dare o no corso alle richieste private ed esigerne i compensi, siano invece al centro e non avere alcun rapporto con i privati e partecipare ai compensi; come se tale sistema non possa essere modificato dagli organi competenti sia per il numero e qualit del personale ammesso al beneficio, sia per le condizioni, le tabelle e l'esistenza stessa della norma che potrebbe essere, nel caso presente, non ratificata dal Parlamento. E neppure ha base l'affermazione del ricorrente che il sistema introdotto di un fondo extrabilancio risponda ai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, mentre il contrario da stimarsi pi aderente a tali principi ed interessi.
P. Q. M.
L'Alta Corte respinge il ricorso del
Commissario dello Stato per